Lo sfratto: procedura
La procedura di sfratto per morosità è un iter legale che il locatore può avviare quando l’inquilino non paga l’affitto per un periodo prolungato. Questa procedura è regolata dal Codice Civile italiano (articoli 657-669) e prevede diverse fasi, che variano leggermente a seconda del tipo di contratto di locazione (es. canone libero, concordato, agevolato). Ecco una guida dettagliata:
Procedura di Sfratto per Morosità: Step by Step
1. Condizioni per Avviare lo Sfratto
- Morosità Accertata: L’inquilino deve essere in ritardo con il pagamento di almeno due mensilità (o un periodo equivalente) per i contratti a canone libero. Per i contratti a canone concordato o agevolato, il periodo può variare.
- Contratto di Locazione Regolare: Deve esistere un contratto di locazione valido e registrato.
2. Diffida Ad Adempiere
- Comunicazione Formale: Il locatore invia una diffida ad adempiere all’inquilino, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o tramite pec (posta elettronica certificata).
- Contenuto della Diffida: La lettera deve contenere:
- L’importo degli affitti non pagati.
- Un termine per regolarizzare la situazione (solitamente 15-30 giorni).
- L’avviso che, in caso di mancato pagamento, si procederà con lo sfratto.
3. Presentazione del Ricorso per Sfratto
- Ricorso al Giudice: Se l’inquilino non paga entro il termine indicato nella diffida, il locatore può presentare un ricorso per sfratto al Giudice di Pace (per affitti fino a €5.164,57) o al Tribunale (per affitti superiori).
- Documentazione Necessaria:
- Copia del contratto di locazione.
- Prova dei pagamenti mancati (es. estratto conto).
- Copia della diffida ad adempiere.
- Eventuali altre prove della morosità.
4. Decreto di Sfratto
- Emissione del Decreto: Se il giudice ritiene fondato il ricorso, emette un decreto di sfratto, che stabilisce un termine per lo sgombero volontario (solitamente 30-60 giorni).
- Notifica del Decreto: Il decreto viene notificato all’inquilino tramite ufficiale giudiziario.
5. Sgombero Volontario o Coatto
- Sgombero Volontario: L’inquilino ha il termine stabilito dal decreto per lasciare l’immobile.
- Sgombero Coatto: Se l’inquilino non sgombera entro il termine, il locatore può richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire lo sgombero forzato. L’ufficiale giudiziario fissa una data per lo sgombero e provvede a liberare l’immobile.
6. Recupero degli Arretrati
- Azione di Recupero Crediti: Parallelamente allo sfratto, il locatore può avviare un’azione legale per recuperare gli affitti non pagati, gli interessi di mora e le spese legali.
- Pignoramento Beni: In caso di mancato pagamento, il locatore può richiedere il pignoramento dei beni dell’inquilino per soddisfare il credito.
Tempi della Procedura
- Sfratto Breve: Per i contratti a canone libero, la procedura è più rapida e può concludersi in 3-6 mesi.
- Sfratto Ordinario: Per i contratti a canone concordato o agevolato, i tempi possono essere più lunghi, anche 6-12 mesi o più, a causa delle tutele aggiuntive previste per l’inquilino.
Difese dell’Inquilino
- Opposizione al Decreto: L’inquilino può opporsi al decreto di sfratto entro 10 giorni dalla notifica, dimostrando di aver pagato gli arretrati o di avere motivi giustificati per la morosità (es. gravi difficoltà economiche).
- Piano di Rientro: In alcuni casi, l’inquilino può concordare con il locatore un piano di rientro per pagare gli arretrati in rate, evitando lo sfratto.
Costi della Procedura
- Spese Legali: Il locatore deve sostenere le spese legali per l’avvio della procedura, ma può richiedere il rimborso all’inquilino.
- Spese di Sgombero: Le spese per lo sgombero coatto sono a carico dell’inquilino.
La procedura di sfratto per morosità è un processo legale complesso che richiede il rispetto di precise formalità. Per il locatore, è fondamentale agire tempestivamente e con il supporto di un avvocato specializzato. Per l’inquilino, è importante cercare soluzioni concordate o assistenza legale per evitare conseguenze gravi come lo sfratto e il pignoramento dei beni.
Articoli 657-669 del Codice Civile: Sintesi
Articolo 657 – Domanda di rilascio
- Stabilisce che il locatore può chiedere il rilascio dell’immobile se l’inquilino non paga l’affitto o non rispetta gli obblighi contrattuali.
- La domanda di rilascio può essere presentata al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda del valore dell’affitto.
Articolo 658 – Decreto di rilascio
- Il giudice, se ritiene fondata la richiesta, emette un decreto di rilascio (o decreto di sfratto), che ordina all’inquilino di lasciare l’immobile entro un termine specifico (solitamente 30-60 giorni).
Articolo 659 – Notifica del decreto
- Il decreto di rilascio deve essere notificato all’inquilino tramite ufficiale giudiziario.
- La notifica è un passaggio fondamentale per rendere esecutivo il decreto.
Articolo 660 – Opposizione al decreto
- L’inquilino può opporsi al decreto di rilascio entro 10 giorni dalla notifica.
- L’opposizione deve essere motivata (es. pagamento degli arretrati, motivi giustificati per la morosità).
Articolo 661 – Effetti dell’opposizione
- Se l’inquilino presenta opposizione, il giudice fissa una udienza per valutare le ragioni delle parti.
- Durante questo periodo, lo sfratto è sospeso.
Articolo 662 – Mancata opposizione
- Se l’inquilino non presenta opposizione entro i 10 giorni, il decreto di rilascio diventa esecutivo.
- Il locatore può richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per lo sgombero coatto.
Articolo 663 – Sgombero coatto
- L’ufficiale giudiziario procede allo sgombero dell’immobile se l’inquilino non lascia volontariamente l’alloggio entro il termine stabilito.
- Lo sgombero avviene con l’ausilio della forza pubblica, se necessario.
Articolo 664 – Riparazione dei danni
- L’inquilino è tenuto a risarcire i danni causati al locatore, inclusi gli affitti non pagati, gli interessi di mora e le spese legali.
Articolo 665 – Sospensione dello sfratto
- In casi eccezionali (es. gravi difficoltà economiche dell’inquilino), il giudice può sospendere temporaneamente lo sfratto, concedendo un termine aggiuntivo per lo sgombero.
Articolo 666 – Esecuzione dello sfratto
- Definisce le modalità pratiche per l’esecuzione dello sfratto, compreso l’intervento dell’ufficiale giudiziario e la restituzione delle chiavi al locatore.
Articolo 667 – Restituzione dell’immobile
- L’immobile deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento.
Articolo 668 – Spese della procedura
- Le spese legali e di sgombero sono a carico dell’inquilino, salvo diversa decisione del giudice.
Articolo 669 – Provvedimenti urgente
- In casi di estrema urgenza, il giudice può adottare provvedimenti temporanei per garantire il rilascio immediato dell’immobile.
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