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Le categorie catastali che si possono locare con affitti brevi

Le categorie catastali che si possono locare con affitti brevi

Le locazioni brevi disciplinate dalla Legge n. 50/2017 possono essere applicate esclusivamente a immobili a uso abitativo, ovvero quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

Categorie ammesse:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile
  • A/2 – Abitazioni di tipo civile
  • A/3 – Abitazioni di tipo economico
  • A/4 – Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 – Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 – Abitazioni in villini
  • A/8 – Abitazioni in ville
  • A/9 – Castelli e palazzi di pregio storico o artistico
  • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi (es. baite di montagna, trulli, sassi di Matera)

Categorie escluse
Gli immobili non abitativi non possono essere affittati con il regime delle locazioni brevi. Questo include:

  • A/10 – Uffici e studi privati
  • B – Collegi, ospedali, scuole
  • C – Negozi, magazzini, laboratori
  • D – Hotel, opifici, teatri
  • E – Stazioni, ponti, costruzioni speciali

Importante:

  • L’immobile deve avere destinazione residenziale e non essere utilizzato per finalità diverse dall’abitazione.
  • Se la locazione breve prevede servizi aggiuntivi tipici delle attività alberghiere (colazione, reception, pulizia giornaliera, ecc.), potrebbe configurarsi come attività imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e iscrizione alla gestione imprenditoriale.

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