Le categorie catastali che si possono locare con affitti brevi
Le locazioni brevi disciplinate dalla Legge n. 50/2017 possono essere applicate esclusivamente a immobili a uso abitativo, ovvero quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
Categorie ammesse:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile
- A/2 – Abitazioni di tipo civile
- A/3 – Abitazioni di tipo economico
- A/4 – Abitazioni di tipo popolare
- A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 – Abitazioni di tipo rurale
- A/7 – Abitazioni in villini
- A/8 – Abitazioni in ville
- A/9 – Castelli e palazzi di pregio storico o artistico
- A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi (es. baite di montagna, trulli, sassi di Matera)
Categorie escluse
Gli immobili non abitativi non possono essere affittati con il regime delle locazioni brevi. Questo include:
- A/10 – Uffici e studi privati
- B – Collegi, ospedali, scuole
- C – Negozi, magazzini, laboratori
- D – Hotel, opifici, teatri
- E – Stazioni, ponti, costruzioni speciali
Importante:
- L’immobile deve avere destinazione residenziale e non essere utilizzato per finalità diverse dall’abitazione.
- Se la locazione breve prevede servizi aggiuntivi tipici delle attività alberghiere (colazione, reception, pulizia giornaliera, ecc.), potrebbe configurarsi come attività imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e iscrizione alla gestione imprenditoriale.
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